STATUTO
La Folkeria ARCI APS
Art. 1 - Denominazione e sede
1. È costituita l'Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, denominata: «La Folkeria APS» di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell’iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l’associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L’associazione ha sede legale nel Comune di Varese e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
Art. 2 - Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell’intera comunità.
Sono finalità dell’associazione: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, lo scopo sociale è: la tutela e la promozione della cultura e dell’arte delle danze e delle musiche popolari e tradizionali italiane, europee ed internazionali in genere, per favorire il recupero delle tradizioni e il passaggio transgenerazionale dei saperi, al fine di sviluppare un’identità multiculturale e il senso di appartenenza ad essa attraverso la relazione positiva tra le persone in un clima di condivisione e solidarietà.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
Art. 3 – Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi
1. Attività di interesse generale:
I) L’Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
2. In particolare l’associazione si propone di:
a) promuovere qualunque azione che favorisca la conoscenza e la diffusione delle danze e musiche tradizionali utilizzando ogni mezzo di comunicazione.
b) promuovere, sostenere e valorizzare le iniziative e le attività sorte nell’ambito della comunità folk e balfolk e dei movimenti nati in seno ad essa.
c) partecipare o organizzare e promuovere eventi e manifestazioni culturali, feste, concerti, spettacoli, dj set, esibizioni, incontri, mostre, visite e quant’altro possa essere ritenuto utile alle finalità dell’associazione.
d) favorire l’educazione e la formazione tramite la partecipazione o l’organizzazione e la promozione di stages, corsi, workshop, conferenze, laboratori ed altre attività didattiche.
e) pubblicare e diffondere materiale informativo, educativo, didattico, critico, saggistico, nonché giornali periodici o libri a stampa e produrre in proprio materiale divulgativo e didattico.
f) svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
4. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d’ignoranza, d’intolleranza, di violenza, di censura, d’ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.
5. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
6. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto.
Art. 4 – Attività diverse
1. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Art. 5 – Raccolta fondi
1. L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 6 – Ammissione
1. Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero dei/lle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.
3. In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
4. Agli/lle aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l’osservanza dello statuto e dei regolamenti interni e il rispetto della civile convivenza.
5. Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
6. Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
Art. 7 - Diritti e doveri dei soci
1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di scioglimento o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
- di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dall’Assemblea.
Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
Art. 8 - Perdita della qualifica di socio
1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, di scioglimento, recesso o esclusione.
2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
3. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa. In particolare, il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all’Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell’Associazione.
6. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.
In mancanza di un Regolamento sul tesseramento si fa riferimento al Regolamento del Comitato territoriale ARCI di riferimento.
Art. 9 - Attività di volontariato
1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 10 – Organi sociali
1. Gli organi dell’associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l’Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l’eventuale Organo di Controllo o il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
Art. 11 – Assemblea
1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.
2. L’Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale o a un dipendente.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell’approvazione del Consiglio Direttivo.
7. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell’identità dell’associato.
Art. 12 - Competenze dell’Assemblea
1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;
- approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dall’Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissare l’ammontare del contributo associativo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
Articolo 13 – Termini di approvazione del bilancio
L’esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 13 del CTS.
Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
La previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.
Articolo 14 – Bilancio sociale
Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell’Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall’assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.
Art. 15 - Convocazione dell’Assemblea
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno tre decimi (3/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata con mezzo elettronico. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/lle presenti, salvo le eccezioni di cui agli art. 29 e 30.
Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.
Art. 16 - Validità dell’Assemblea e modalità di voto
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione o alla sua fusione o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.
6. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell’art. 22 comma 5. Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutti i soci.
Art. 17 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.
Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività e il bilancio consuntivo;
- proporre all’assemblea dei soci l’ammontare della quota sociale annuale*;
- gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull’attività svolta;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all’esclusione di soci;
- proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell’Organo stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.
Art. 19 - Funzionamento del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che deve essere rinnovato.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata con mezzo elettronico. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 20 - Il Presidente
1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
- ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Art. 21 - Il Segretario (se previsto)
1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall’art. 22 comma 5.
Art. 22 – Organo di Controllo e Revisione Legale
1. L’Assemblea nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo stesso. Le riunioni dell’Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.
Art. 23 – Organismo di mediazione
- Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell’attivazione della procedura presso l’Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria.
Art. 24 - Libri sociali
- L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
3. I verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all’organo competente con un preavviso di 15 giorni.
Art. 25 - Risorse economiche
1. Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:
- quote sociali
- contributi pubblici;
- contributi privati;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell’art. 56;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 79, comma 2;
- corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
Art. 26 - Scritture contabili
Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.
Art. 27 - Esercizio sociale
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all’art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea.
Art. 28 - Divieto di distribuzione degli utili
1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 29 - Devoluzione del patrimonio
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.
Art. 30 – Modifiche statutarie
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/lle soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/lle soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/lle partecipanti.
Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.
Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/lle soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.
Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 29.
Art. 31 - Disposizioni finali
1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa previgente.